Vivo a San Francisco da un anno ormai, in pochi conoscono il mio indirizzo e il mio nome per intero. Uno su tutti li conosce entrambi, il consolato italiano.
Ora come è possibile che il Partito Democratico sappia esattamente dove vivo? Lo trovo singolare… ho come il sospetto che i miei dati siano stati trasmessi in modo illegale. Ecco cosa ho trovato oggi nella mia buchetta della posta… con grande stupore.
Certo se leggessero il mio blog avrebbero risparmiato i soldi, io non voto PD dal 2008 direi. O forse anche di più! Da quando infatti ho imparato che non sono finti oppositori, finti riformatori, una finta sinistra insomma.
AGGIORNAMENTO:
sembra essere del tutto legale la sospensione della privacy per motivi elettorali:
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248
Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l’attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.




2 Responses
Fetenti!
[...] tanto sbandierata. A proposito Monti, lascia stare a mandarmi anche tu i volantini per le elezioni come ha fatto il PD, tanto non ti voto, e il perché è facile detto, mettere degli incapaci alla guida [...]